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T.U. 13/01/2006

8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura: T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. 8 La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. 9 Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. Relazione all’articolo 59 Il presente articolo recepisce l’istituto dell’accordo quadro introdotto dall’art. 32 della direttiva 2004/18 e in passato previsto solo nei i settori speciali. La principale differenza rispetto all’istituto dalla direttiva 93/38 e ora dalla direttiva 2004/17 è costituito dall’obbligo di ricorrere alla previa gara per la stipula dell’accordo quadro, mentre nei settori speciali il previo confronto concorrenziale è solamente condizione per l’affidamento con procedura negoziata senza bando a favore dei soggetti firmatari dell’accordo. L’articolo recepisce la norma comunitaria con l’unica particolarità costituita dall’obbligo di indicare i criteri di affidamento dei singoli appalti nel caso in cui non si rilanci il confronto competitivo tra i soggetti firmatari dell’accordo (comma 7). Per i lavori il recepimento dell’accordo quadro viene circoscritto a lavori standardizzati e ripetitivi, quali la manutenzione e altre ipotesi da prevedersi nel regolamento (il vigente d.p.r. n. 554/1999 contempla i contratti aperti).

Art. 60 (Sistemi di dinamici di acquisizione) (art. 33, direttiva 2004/18) 1 Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione, in modo da non 2 ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza e senza porre contributi di carattere amministrativo a 3 carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema. Tali sistemi sono utilizzati 4 esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, 5 esclusi gli appalti di lavori e le forniture o servizi da realizzare in base a specifiche 6 tecniche del committente. 7 8 Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della 9 procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di 10 detto sistema. 11 12 Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa 13 conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema. 14 15 Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse 16 restino conformi al capitolato d'oneri. 17 5, Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le 18 stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77, 19 commi 5 e 6. 20

6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:

a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione; c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti. 2 Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3. 3 Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo. 4 Le stazioni appaltanti informano al più presto l'offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa. 5 Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine. 6 Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte. 12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11. 1 La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. 2 Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. 3 Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo. Relazione all’articolo 60 Il presente articolo recepisce l’art. 33 della direttiva 2004/18.

Art. 61 (Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica) (art. 34, direttiva 2004/18) 1 Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia residenziale pubblica, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo di costruzione, il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo. 2 Nell’ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere. 3 Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e 79 e gli articoli da 34 a 52. Relazione all’articolo 61 Il presente articolo recepisce l’art. 34 della direttiva 2004/18.

Art. 62 (Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella) (art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 18/2004; art. 17, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 22, d.lgs. n. 157 del 1995) 1 Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, pos- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. sono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, pertinenti all’oggetto del contratto, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno, il numero massimo. 2 Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. 3 In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza. 4 Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2. 5 Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti. 6 Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste, salvo quanto dispongono l’articolo 55, comma 4, e l’articolo 81, comma 3. 7 Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all’articolo 56, comma 4, e all’articolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei. Relazione all’articolo 62 Viene recepito l’art. 44, direttiva 18/2004, che fissa il numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette e negoziate, e impone alle amministrazioni aggiudicatrici di fissare criteri selettivi oggettivi, per la selezione dei candidati da invitare. Rispetto alla previsione comunitaria, si speci- fica che i criteri selettivi devono essere pertinenti all’oggetto del contratto. Viene prevista per le amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di fissare anche un numero massimo di candidati da invitare (c.d. forcella). Considerata la situazione del mercato italiano dei pubblici appalti, connotato dalla esistenza di molteplici imprese e dunque di gare “affollate” può essere opportuno fissare un numero minimo di imprese da invitare superiore a quello previsto dal diritto comunitario (dieci e sei, rispettivamente per le procedure ristrette e negoziate, rispetto ai cinque e tre della direttiva). Sezione II – Bandi, avvisi, inviti Relazione di sintesi sulle sezioni II, III, e IV, del capo III, titolo I, parte II. L’ambito di tali sezioni coincide a grandi linee con gli articoli 35- 43 del capo sesto della direttiva n. 2004/18, che, sotto la rubrica “disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza” raggruppa numerose ed eterogenee disposizioni che disciplinano:  - i tipi di informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici divulgano in relazione ai propri appalti, suddivisi in tre categorie, avviso di preinformazione, bandi, avviso di postinformazione; tali tipi di informazioni formano oggetto di pubblicità, e, non di comunicazione individuale (art. 35);  - il contenuto di bandi e avvisi (art. 36);  - le modalità di pubblicazione di bandi e avvisi (artt. 36 e 37);  - i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte (art. 38);  - i mezzi di conoscibilità di capitolati d’oneri e informazioni complementari (art. 39);  - il contenuto degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate (art. 40);  - le informazioni individuali da dare ai concorrenti in relazione alle gare (art. 41);  - le forme di comunicazione, anche elettronica (art. 42);

 

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